MUGELLO – E’ una notizia davvero importante per il Mugello. Qui, il superbonus 110%, quello che consente di fare praticamente gratis importanti lavori edilizi, sia per il consolidamento sismico che l’efficientamento energetico, avrà un arco temporale di validità più ampio, fino al 31 dicembre 2025.
Lo spiega l’ingegner Fausto Giovannardi: “Sì, nella grande confusione attorno al Superbonus, per il Mugello c’è una notizia positiva molto importante: la scadenza al 31.12.2025 introdotta con gli emendamenti di fine anno, con l’aggiunta del comma 8- ter all’art.119 del decreto Rilancio:
Comma 8-ter.
Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento”.
“Pur non essendo un azzeccagarbugli – continua il tecnico firenzuolino- , dovendoci districare tra i vari rimandi (… di cui ai commi 1-ter,4-ter e 4 quater,…) pare proprio che sia posticipato al 31 dicembre 2025 ogni intervento ammesso al 110% (Ecobonus e sismabonus comma 8-ter) su tutti gli edifici compresi nei comuni individuati nell’emergenza del sisma dalla regione Toscana. Non contenti delle leggi, decreti e circolari, aspettiamo i prossimi interpelli all’Agenzia delle Entrate per averne la certezza”.
Il Mugello rientra nella proroga perché tutti i comuni dell’area, compreso Vaglia, furono compresi nello stato di emergenza del sisma del dicembre 2019.
Tempi più lunghi dunque per fare interventi alle strutture edilizie. Un’opportunità di grande valore, sia economico, che ambientale e di sicurezza sismica per il nostro territorio.
© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 23 Gennaio 2022
3 commenti
Io ho dei seri dubbi su questa lettura della norma.
Il Comma 8 ter dice che la proroga al 2025 vale per gli incentivi di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater.
I commi 1-ter e 4-ter riguardano gli importi eccedenti ai contributi erogati per la ricostruzione. Questo significa che riguardano i soli edifici che hanno effettivamente subito danni durante l’evento e sono stati oggetto di specifiche ordinanze da parte del Comune.
Nel comma 4-ter si parla invece degli edifici che non si sono avvalsi del contributo di ricostruzione e che per tale motivo possono vedere aumentato il massimale del Superbonus del 50%. Anche in questo caso è specificato che il contributo è per “i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi…”.
A mio avviso dunque il fatto di essere in un comune interessato dal sisma dopo l’anno 2008 è condizione necessaria ma non sufficiente. Per la proproga della scadenza bisogna che l’edificio sia stato anche danneggiato dal sisma (con relativa documentazione provatoria).
Essendo un tecnico e non un legale la mia è una interpretazione personale e sarei contento dovesse essere smentita dalla Agenzia delle Entrate.
Qua si sostiene che sia condizione necessaria e sufficiente
https://youtu.be/xLCiNzwJGIw
Ho letto diverse volte la norma e molti commenti da vari siti web più o meno attendbili e a riguardo c’è ancora molta confusione, anche se l’interpretazione più logica è quella di Simone, con il quale concordo a pieno.
Spero vivamente che esca qualche interpello a fare chiarezza per capire definitivamente cosa si può e non si può fare, certo è che se questa opportunità fosse estesa a tutti gli immobili al’interno del comune, sarebbe veramente un’opportunità più unica che rara da sfruttare al massimo.